IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  13  ottobre  1998  sulla  protezione giuridica dei disegni e dei
modelli;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, ed
in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
  Visto   il   Regio   decreto  25  agosto  1940,  n.  1411,  recante
disposizioni   legislative   in   materia  di  brevetti  per  modelli
industriali e successive modificazioni;
  Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la
protezione  del  diritto  d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  agosto  1997, n. 266, ed in particolare il suo
articolo 27, comma 2;
  Visto  il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante norme
per   la   revisione  della  legislazione  nazionale  in  materia  di
protezione  giuridica  dei  disegni  e dei modelli conformemente alle
disposizioni della direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 1998;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare disposizioni integrative al
citato decreto legislativo;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  delle finanze e per i beni e le attivita'
culturali;

                              E m a n a

il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2-bis.  -  Nei  casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni
governative  relative  al quarto e quinto quinquennio, a far data dal
19  aprile  2001,  sono di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c)
ed  f)  della  tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".
  2.  Dopo  l'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
95, e' inserito il seguente:
  "Art.  25-bis.  - 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19
aprile  2001,  la  protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non
opera  nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data,
hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione
di   prodotti   realizzati  in  conformita'  con  disegni  o  modelli
precedentemente  tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I
diritti  alla  fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione
non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto,
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La    legge   21 dicembre   1999,   n.   526,   reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1999".
              - Gli  articoli  1  e  2 e l'allegato A della succitata
          legge, cosi' recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nei rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  A  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.
              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.".
              "Art.  2  (Criteri e princi'pi direttivi generali della
          delega  legislativa). - 1.  Salvi gli specifici princi'pi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti princi'pi e criteri generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
          milioni  e del l'arresto fino a tre anni, saranno previste,
          in  via  alternativa  o  congiunta, solo nei casi in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
          pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
          che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
          la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
          fatta  salva  la  previsione  delle  sanzioni alternative o
          sostitutive  della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
          1,  lettera  a),  della  legge  25 giugno  1999, n. 205. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
          sara'  prevista  per le infrazioni che ledano o espongano a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
          alle  disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
          sanzioni   penali   o  amministrative  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle  competenti amministrazioni si
          provvedera'  a  norma  degli  articoli  5  e 21 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e)   all'attuazione   di   direttive  che  modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f)  i  decreti legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                g) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
          l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie, gli
          oneri  di  prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
          uffici  pubblici  in  applicazione delle normative medesime
          sono  posti  a carico dei soggetti interessati in relazione
          al  costo  effettivo  del servizio, ove cio' non risulti in
          contrasto  con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
          al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.".
                                                          "Allegato A
                                                (articolo 1, comma 1)

              97/5/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,    del    27 gennaio    1997,    sui    bonifici
          transfrontalieri.
              98/34/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  22 giugno  1998, che prevede una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche.
              98/43/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  6 luglio  1998,  sul  ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative
          degli   Stati   membri  in  materia  di  pubblicita'  e  di
          sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
              98/48/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  20 luglio  1998,  relativa ad una modifica
          della   direttiva   98/34/CE   che  prevede  una  procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche.
              98/49/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,
          relativa   alla   salvaguardia   dei   diritti  a  pensione
          complementare  dei  lavoratori subordinati e dei lavoratori
          autonomi   che  si  spostano  all'interno  della  Comunita'
          europea.
              98/50/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,
          che   modifica   la  direttiva  77/187/CEE  concernente  il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
          di  trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
          stabilimenti.
              98/52/CE:  direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998,
          relativa    all'estensione    della    direttiva   97/80/CE
          riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
          basata  sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
          del Nord.
              98/56/CE:  direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998,
          relativa   alla   commercializzazione   dei   materiali  di
          moltiplicazione delle piante ornamentali.
              98/71/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica
          dei disegni e dei modelli.
              98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998,
          che  modifica  la  direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso
          alla  professione  di trasportatore su strada di merci e di
          viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di
          diplomi,  certificati e altri titoli allo scopo di favorire
          l'esercizio   della   liberta'  di  stabilimento  di  detti
          trasportatori   nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
          internazionali.
              98/79/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  27 ottobre  1998,  relativa ai dispositivi
          medico-diagnostici in vitro.
              98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998,
          concernente  la  qualita'  delle acque destinate al consumo
          umano (20/a).
              98/84/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi
          ad   accesso   condizionato   e   dei  servizi  di  accesso
          condizionato.
              98/93/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14 dicembre
          1998,  che  modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce
          l'obbligo  per  gli  Stati membri della CEE di mantenere un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi.
              99/2/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  gli
          alimenti  e  i  loro  ingredienti  trattati  con radiazioni
          ionizzanti.
              99/3/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
          comunitario  di  alimenti  e  loro ingredienti trattati con
          radiazioni ionizzanti.
              99/20/CE:  direttiva  del Consiglio, del 22 marzo 1999,
          che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi
          nell'alimentazione  degli  animali,  82/471/CEE  relativa a
          taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali,
          95/53/CE, che fissa i princi'pi relativi all'organizzazione
          dei  controlli  ufficiali  nel  settore  dell'alimentazione
          animale  e  95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita'
          per   il   riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni
          stabilimenti    e   intermediari   operanti   nel   settore
          dell'alimentazione degli animali.
              99/34/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  10 maggio  1999, che modifica la direttiva
          85/374/CEE  del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danni
          da prodotti difettosi.
              99/35/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999,
          relativa   a   un   sistema   di  visite  obbligatorie  per
          l'esercizio   in   condizioni  di  sicurezza  di  traghetti
          roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
          servizi di linea.
              99/38/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999,
          che  modifica  per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE
          sulla  protezione  dei lavoratori contro i rischi derivanti
          da  un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro,
          estendendola ad agenti mutageni.".
              - La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del
          codice  civile,  come  modificata  dall'art. 21 del decreto
          legislativo   2 febbraio  2001,  n.  95,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento
          ordinario  n.  72/L  del  4 aprile 2001, cosi' recita: "Del
          diritto   di   brevetto   per  modelli  di  utilita'  e  di
          registrazione di disegni e modelli".
              - Il  regio  decreto  25 agosto  1940,  n.  1411, reca:
          "Testo   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di
          brevetti per modelli industriali".
              - La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio".
              - La  legge  7 agosto  1997,  n. 266, reca: "Interventi
          urgenti per l'economia".
              - Il  comma 2 dell'art. 27 della succitata legge, cosi'
          recita:
              "Art. 27 (Disegno e modello industriale). - (Omissis).
              2.  La durata della protezione giuridica del diritto di
          autore  per opere del disegno e del modello industriale, ai
          sensi  del  regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo'
          essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della
          direttiva  comunitaria  in  materia  di brevettabilita' dei
          disegni e modelli industriali.".
              - Il  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   98/71/CE   relativa  alla
          protezione giuridica dei disegni e dei modelli".
              - La direttiva 98/71/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L/289
          del 28 ottobre 1998.
          Note all'art. 1:
               - Per i riferimenti del decreto legislativo 2 febbraio
          2001, n. 95, vedi note alle premesse.
                - Il testo vigente dell'art. 25 del succitato decreto
          legislativo cosi' recita:
              "1.- I  brevetti  per  disegno  o  modello  ornamentale
          concessi  prima  della  data di entrata in vigore di questo
          decreto,  purche'  non  scaduti  ne'  decaduti alla data di
          entrata   in  vigore  di  questo  decreto,  possono  essere
          prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla
          data di deposito della data del brevetto.
              2.  Le  tasse  di  concessione  corrisposte in un'unica
          soluzione valgono per le prime due proroghe.
              2-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1, le tasse sulle
          concessioni   governative   relative  al  quarto  e  quinto
          quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo
          corrispondente  alla  rata  del  terzo quinquennio prevista
          dall'art.  10,  titolo  IV, punto 2, lettere c) ed f) della
          tariffa  indicata  nella  tabella  allegata  al decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".